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Contratto di locazione: codice identificativo ancora non obbligatorio per quest'anno

Per i contratti di locazione registrati in via telematica, anche quest’anno sarà possibile indicare, in dichiarazione, gli estremi di registrazione (data, serie numero e codice ufficio) in alternativa al codice identificativo. La precisazione giunge dalla Risoluzione n. 31/E del 27 aprile 2016 dell'Agenzia delle Entrate, che in tal modo viene incontro alle difficoltà rappresentate da alcuni operatori nel reperire quel dato, in particolar modo per i contratti più datati. In ogni caso, l’Agenzia ha reso disponibile sul proprio sito un’applicazione gratuita che consente di rintracciare il codice identificativo di un contratto di locazione o di affitto. L'accesso a tale applicazione è libero, cioè non occorre registrarsi ai servizi telematici.

Si ricorda che gli estremi di registrazione (o il codice identificativo) del contratto di locazione devono essere riportati nella sezione II del quadro B del 730 (ovvero del quadro RB di Unico), la cui compilazione è richiesta nei seguenti casi:

  • opzione per l’applicazione della cedolare secca
  • riduzione del 30% del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato a canone “concordato” o è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a persone residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.

Fonte: Fisco Oggi
News del: 28/04/2016


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