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Trasformazione agevolata: chiarimenti dell'Agenzia

Il comma 115 dell’art. 1 della L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) stabilisce che le agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
Attenzione al caso in cui la società, oltre all'attività di gestione passiva degli immobili (mera riscossione dei canoni di affitto) eserciti anche un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali al complesso immobiliare (ad esempio una società che gestisce degli immobili che fanno parte di un'unica galleria commerciale). Se tale seconda attività è essenziale e determinante, la società non può fare la trasformazione agevolata: è questo uno dei chiarimenti offerti dalla Circolare 26/E del 01 giugno 2016.

Altro chiariemento dell'attesa Circolare 26/E è la possibilità di trasformazione in regime agevolato delle società che gestiscono terreni agricoli se hanno come oggetto la gestione esclusiva o principale dei terreni ad uso agricolo.

Infine, è chiarita la possibilità della trasformazione in regime agevolato anche nei casi in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sui beni (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e intenda procedere alla trasformazione in società semplice.

In ogni caso, le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare:

  • il 60 % dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016
  • il 40% entro il 16 giugno 2017.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 07/06/2016


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