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Bonus mobili utilizzabile anche se si sostituisce la caldaia

Il cd "Bonus mobili" è la detrazione per l’arredo legata ai lavori di ristrutturazione. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in una recente Circolare (n. 3/E del 2016) la possibilità di usufruire di questa agevolazione anche nel caso di sostituzioni delle caldaie per le quali si opti per la detrazione del 50% così come previsto all'art. 16-bis TUIR (DPR 917/86).

La Circolare 3/2016 ha chiarito che  la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al cd. "bonus arredi" se si è  in presenza di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.

L'Agenzia delle Entrate è stata più volte interpellata sull'argomento:

  • prima con la circolare n. 29/E del 2013 dove aveva già precisato che presupposto per l'accesso al c.d.“bonus mobili era l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR.
  • Successivamenta con la Circolare 11/E del 2014, dove aveva affermato che
    • gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa ,
    • negli altri casi, è necessario valutare la riconducibilità alla manutenzione straordinaria“ tendendo conto degli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 16/06/2016


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