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Canone RAI nella bolletta elettrica: le istruzioni dell'Agenzia

La Legge di stabilità 2016, al comma 208, art 1 (L. 208/2015) ha introdotto una nuova modalità di pagamento per il canone RAI, di importo pari a 100 euro, e cioè la riscossione dello stesso con addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica. Con la Circolare 29/E del 21 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito molti chiarimenti.

Nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica la norma presume la detenzione di una televisione. Com'è noto il possesso di un apparecchio televisivo costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone.

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica con scadenza di pagamento successiva a quella della rata.

I principali chiairmenti forniti nella Circolare 29/E di ieri sono:

1. quelli sulle utenze di fornitura di energia addebittabili, tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza. Per l'utente è quindi importante vedere se ha un'utenza residenziale caratterizzata dalle sigle D1, D2 e D3. Tali dati sono reperibili:

  • direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, cioè clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016, per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
  • dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”, cioè clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015, per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;

2. l'importo che corrisponde a 100 euro annui. Tale cifra è comprensiva di :

  •  canone (92,18 euro),
  • Iva (3,69 euro)
  • tassa di concessione governativa (4,13 euro).

In particolare vengono forniti gli importi nel caso di canone annuale, semestrale e trimestrale, che sono riportati nella tabella seguente:

  Canone                              IVA                                 Tassa di Concessione governativa Totale                  
Annuale 92,18 3,69 4,13 100
Semestrale 47,03 1,88 2,12 51,03
Trimestrale 24,46 0,98 1,14  26,58

 

Sempre nella Circolare, vengono inoltre forniti chiarimenti su altre situazioni particolari come:

  • disattivazione-attivazione della fornitura elettrica nel corso del 2016 (come ad esempio per voltura);
  • possesso di più utenze residenziali.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 22/06/2016


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