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La detraibilità dei servizi scolastici integrativi: l'Agenzia chiarisce

La Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione , legge 13 luglio 2015, n. 107 ha modificato la detraibilità delle spese scolastiche. In particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR (DPR 917/86)  prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

Con l'interpello n. 68/E di ieri, l'Agenzia ha risposta sulla detraibilità delle:

  • spese di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
  • spese relative ai servizi scolastici integrativi come assistenza al pasto, pre-scuola, post-scuola, trasporto scolastico.

Per quanto concerne il servizio di refezione scolastica fornito dai Comuni, è stato precisato che le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Per quanto riguarda i servizi scolastici integrativi:

  • sono detraibili le spese sostenute per i servizi che, seppur forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica, come:
    • l’assistenza al pasto;
    • il pre post scuola;
  • non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico, in quanto consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 05/08/2016


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