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Credito d'imposta per la conciliazione di controversie 2018: come indicarlo

Nella dichiarazione dei redditi 2019 è possibile fruire del credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Alcuni chiarimenti sul tema sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella corposa guida Circolare 13/E del 31.05.2019.

Ai contribuenti che per la risoluzione di controversie civili o commerciali si avvalgono di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, spetta un credito d’imposta pari a quanto effettivamente corrisposto, entro il limite

  • massimo 500 euro in caso di successo della mediazione,
  • massimo 250 euro in caso di insuccesso.

Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento e, pertanto, in caso di più mediazioni è possibile fruire di un importo eccedente il limite di euro 500. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il legislatore ha previsto che il Ministero della Giustizia, entro il 30 maggio di ogni anno, emani un decreto con il quale viene comunicato:

  • l’ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente;
  • il credito d’imposta spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in proporzione alle risorse stanziate e nei limiti previsti.

Entro i successivi 30 giorni, il Ministero della Giustizia

  • comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante
  • trasmette all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.

Il credito non dà luogo a rimborso, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2018 risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell’IRPEF. In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/06/2019


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