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Spese sanitarie nella precompilata: le regole per opporsi al loro utilizzo

Pubblicato il 9 aprile 2018 il provvedimento 76048 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. In particolare, per quanto riguarda le spese sanitarie, per permettere alle Entrate di predisporre le dichiarazioni dei redditi precompilate, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi a:

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto;
  • data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del rimborso.

Trattandosi di dati sensibili, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute. Si ricorda che se l’assistito è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico.

Come chiarito nel provvedimento, l’opposizione viene manifestata in questo modo:

  • nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  • negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria;
  • l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, fatta eccezione per i dati del 2017, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, fatta eccezione per i dati del 2017 l’assistito può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. Per effettuare la comunicazione l’assistito può:

  • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
  • recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i sedici anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

Il provvedimento con tutte le modalità tecniche di utilizzo delle spese sanitarie è allegato a questo articolo. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/04/2018


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