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Imposta sostitutiva IRPEF neo residenti: versamento con F24 ELIDE

Con la Risoluzione 44/e dell'11 giugno 2018 è stato istituito il codice per il versamento con F24 ELIDE dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF. Com'è noto, l’articolo 24-bis del TUIR (DPR 917/86)  ha introdotto un regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.

L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di

  • 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione;
  • 25.000 euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l’opzione, nel caso in cui l’opzione sia stata estesa a tali soggetti.

In particolare, i soggetti coinvolti, sia in qualità di contribuenti principali che hanno esercitato l’opzione, sia in qualità di familiari ai quali la stessa è stata estesa, dovranno provvedere autonomamente al versamento dell’imposta sostitutiva. Pertanto, per consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), si istituisce il seguente codice tributo:

NRPP” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “codice”, il codice tributo “NRPP”;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Gli altri campi del modello “F24 ELIDE” non devono essere valorizzati.

La Risoluzione è disponibile anche in allegato a questo articolo.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 12/06/2018


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