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Aliquota Iva diversa per cessione e somministrazione di bevande e alimenti

Mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto. E' questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto 9 del 22 febbraio 2019 e qui allegato.

Come ricordato nel documento, in merito all’applicazione dell’art. 16 del Decreto IVA (DPR 633/72) occorre, ai fini del corretto inquadramento fiscale distinguere

  • la somministrazione di alimenti e bevande
  • dalla cessione dei medesimi beni.

La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 633/72, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” che scontano l'IVA agevolata al 10%.
 

  Aliquota IVA applicabile
Somministrazione bevande e alimenti 10%
Cessione bevande e alimenti A seconda del bene ceduto

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 26/02/2019


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