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Numerazione delle fatture libera con acquisti da agricoltori esenti

Il titolare di una ditta individuale che svolge l’attività di commercio all’ingrosso di frutta ed ortaggi, effettuando numerosi acquisti da agricoltori in regime di esonero IVA ha chiesto all'Agenzia  come deve essere gestita la numerazione delle fatture data l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica cioè se:

  • occorre predisporre una numerazione separata per ciascun fornitore in regime di esonero (come previsto dalle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate per il caso della fatturazione da parte delle cooperative per i conferimenti effettuati dai propri soci),
  • oppure utilizzare un’unica numerazione seguendo l’ordine progressivo di emissione da parte del cessionario.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 34, comma 6, del decreto IVA prevede, in via generale e salva diversa opzione, che i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono

  1. emettere fattura indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
  2. consegnarne copia al produttore agricolo
  3. registrarla separatamente.

I nuovi obblighi di fatturazione elettronica non hanno mutato tale disciplina. Pertanto, nell’adempiere l’obbligo posto a suo carico il cessionario, nel rispetto di un’ordinata contabilità, può determinarsi nel modo più confacente alla propria organizzazione aziendale (ad esempio, numerando progressivamente le fatture poi consegnate agli agricoltori cedenti facendole seguire da una o più lettere identificative legate alle iniziali della propria denominazione o altro), con l’unico limite dell’univocità, ossia dell’identificazione certa del documento, anche tramite la sua data, così da evitare duplicazioni od ostacolo all’attività di controllo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 02/05/2019


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