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Cura Italia: proroga termini di approvazione dei bilanci per il terzo settore

Il Decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri in data lunedì 16 marzo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, ha introdotto misure di sostegno alle imprese e l’economia, prevedendo anche proroghe dei termini di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022.

Le norme precedentemente emanate di contenimento dell’epidemia e a tutela della sicurezza pubblica coinvolgono anche il terzo settore, con effetti problematici in termini di organizzazione e funzionamento degli enti non lucrativi. Conseguentemente, con l’ art. 35 del Decreto, il Governo prevede (al primo e secondo comma), il differimento di una serie di termini (riguardanti l'approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento alla riforma del terzo settore), in modo tale da preservare la funzionalità di detti enti, in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria.

Allo stesso modo, il comma terzo della norma citata, stabilisce che, per l’anno in corso, è ammessa la possibilità di approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre 2020. Ciò anche ove previsioni di legge, regolamento o statuto diano diverse indicazioni.

Questa possibilità riguarda gli enti per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (la cui durata viene stabilita di 6 mesi). Detti enti sarebbero infatti tenuti a riunire gli organi competenti per procedere all’ approvazione dei bilanci, con evidenti difficoltà a garantire il rispetto delle norme sulla distanza di sicurezza introdotte per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Con riferimento alle tipologie di enti interessati, l' art. 35 del Decreto indica:

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 );
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 18/03/2020


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