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Decreto Rilancio: indennizzo per requisizioni strutture alberghiere

L’art 146 rubricato Indennità requisizioni strutture alberghiere inserito nel Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 19 maggio 2020 modifica gli aspetti procedurali relativi al calcolo dell’indennità spettante ai proprietari di alberghi requisiti al tempo del covid per esigenze di ordine sanitario.

Tale modifica apportata all’art 6 comma 8 del Decreto n18 convertito in Legge 27 nota come Cura Italia, stabilisce che l’indennità è corrisposta in forma di acconto.

Tale acconto è calcolato moltiplicando, per ogni mese o frazione di mese di requisizione in uso dell’albergo, il valore della rendita catastale dell’immobile (rivalutato del 5%) per il moltiplicatore utilizzato ai fini della imposta di registro e relativo alla categoria catastale di riferimento per un ulteriore moltiplicatore stabilito allo 0,42%

In altri termini:

Indennizzo in acconto=0.42% *(rendita catastale*5%*numero mesi di requisizione in uso*moltiplicatore imposta di registro della categoria catastale cui l’immobile appartiene)

Lo stesso art.146 prevede che entro quaranta giorni dalla corresponsione dell’acconto con decreto del Prefetto, verrà corrisposto il saldo di indennizzo calcolato invece sulla base di valori di stima utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e relativi al valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 di quell’immobile oggetto della requisizione o di immobili analoghi.

Per maggiore chiarezza il decreto Rilancio ha aggiunto rispetto al Cura Italia, la data del 31 dicembre 2019 prima non indicata, affinché i valori di stima dell’immobile siamo riferiti ad un periodo non perturbato dalla emergenza covid cosa accaduta ad esempio i primi mesi del 2020.

Si ricorda per completezza che nel "Decreto Cura Italia"  era stata autorizzata una somma pari a 150 milioni di euro per il 2020 per eventuali requisizioni effettuati nei confronti di privati o strutture pubbliche dei seguenti materiali:

  • presidi medico-chirurgici,
  • beni mobili di qualsiasi genere.

Tale possibilità era stata prevista per fronteggiare l’emergenza da Corona Virus e dare ossigeno, qualora necessario, alle strutture pubbliche delle zone più colpite, ma non solo.

E ai sensi dell’art 6 dello stesso Decreto fino al termine dello stato di emergenza si autorizzava il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento, alla requisizione in uso o in proprietà, dei suddetti presidi e materiali.
Secondo quanto stabilito dal decreto la requisizione non poteva avere una durata superiore al 31 luglio 2020 e comunque poteva essere prorogata per tutta la durata dell’emergenza anche se per i beni in uso non poteva durare per un periodo superiore a 6 mesi.

La requisizione in uso o in proprietà faceva sorgere l’esigenza di corrispondere una indennità di risarcimento ai soggetti ai quali i materiali venivano sottratti per necessità pubbliche e per far fronte anche eventualmente ad implementare posti letto nei reparti più affollati dei pazienti affetti da Covid 19.

Si ricorda infine che l’indennità era variabile a seconda della tipologia di bene e a seconda che i presidi fossero:

  • in uso (e sarà pari a 1/60 del valore del bene per ciascun mese di utilizzo)
  • in proprietà (e sarà pari a 100% del valore del bene)

Qualora necessario l’art. 6 del Decreto Cura Italia a norma dei commi 8 e 9 prevedeva la possibilità di requisire con provvedimento del Prefetto su proposta del dipartimento della protezione civile e sentito il dipartimento di prevenzione competente per territorio anche:

  • strutture alberghiere
  • altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità

al fine di ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non potessero essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Ai sensi del comma 9 dell’art 6 “Il valore corrisposto come indennizzo all’atto della requisizione in uso era pari al valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, moltiplicato per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, per lo 0,42%

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 26/05/2020


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