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Cura Italia: importi dovuti a seguito di accertamento. Le Entrate chiariscono

Continuano i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alle numerose novità introdotte dal DL 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia). Infatti, l'articolo 29 del DL in commento prevede la sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi. Il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto, se:

  • effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e rinunciand oall’impugnazione; oppure
  • proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la partenon pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all’agente della riscossione.

Nella circolare 5 del 20 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 83, comma 2, del  DL Cura Italia ha disposto anche la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. Ne comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti:

  • in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; oppure
  • in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

In altri termini, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio. Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.

Pertanto la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati.

Si osserva, peraltro, che - a seguito dell’affidamento delle somme in carico all’agente della riscossione - non è immediatamente individuabile un termine di versamento delle stesse cui applicare la sospensione recata dall’articolo 68.  In linea generale l’esecuzione forzata da parte dell’agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di  centottanta giorni dall'affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa incarico inviata dall’agente al debitore, non è previsto un termine di versamento, la sospensione dei “termini di versamento” recata da ultimo dall’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 23/03/2020


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