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Coronavirus: sospensione dei termini per istanze all’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (cfr. file allegato), riguardante l' art. 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia), con cui fornisce chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini.

Si fa presente infatti che il decreto legge Cura Italia, ha previsto dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 un periodo di sospensione dei termini per rispondere alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (cfr. art. 67, 1 comma, secondo periodo).

In aggiunta, la sospensione si applica anche al termine di 30 giorni richiesto dall’amministrazione al contribuente che deve regolarizzare l’istanza presentata perché carente di determinati requisiti essenziali.

Le istanze di interpello interessate dalla sospensione, sono quelle relative:

  • all’ applicazione delle disposizioni tributarie, la cui interpretazione risulta obiettivamente incerta;
  • alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge al fine di adottare specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
  • all’applicabilità della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
  • alla disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta allo scopo di contrastare comportamenti elusivi;
  • alle questioni sollevate dai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo e a quelle sui nuovi investimenti;

Il decorso dei termini per notificare la risposta alle istanze (90 giorni) ovvero regolarizzare le stesse, nel caso in cui vengano presentate tra l’8 e il 31 maggio 2020, è previsto a partire dal 1° giugno 2020 (cioè dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione).

L’ unica modalità di presentazione delle istanze, durante la sospensione è telematica:

- tramite posta elettronica certificata

- tramite e-mail all’indirizzo: [email protected] (nel caso di soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato)

Le attività che l’Agenzia può continuare a svolgere durante la sospensione sono quelle connesse alle istanze (chiedere la regolarizzazione o la documentazione integrativa, rilasciare pareri, svolgere interlocuzioni formali), i cui termini restano comunque sospesi fino al 1° giugno senza applicazione della regola del silenzio-assenso. Al contrario, non è consentito l’accesso alle sedi o lo svolgimento di attività di istruttoria relative alle istanze dei soggetti che hanno avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo.

Nel periodo di sospensione le risposte eventualmente rese saranno pubblicate compatibilmente con le esigenze organizzative connesse alla gestione del periodo emergenziale.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 24/03/2020


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