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Decreto cura Italia: chiarimenti delle Entrate sull'accertamento

Il Decreto Cura Italia (DL 18/2020) ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici nonché di quelli processuali (articoli 67 e 83 del decreto). La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 del 23 marzo 2020 (allegata a questo articolo) fornisce le prime indicazioni sulla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.  In particolare il decreto prevede:

  • che «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».  (Art. 67, comma 1)
  • la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è intervenuta la sospensione. (Art. 67, comma 4)
  •  la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo» (Art. 83, comma 2).

Conseguentemente:

  • per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile;
  • per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuent , a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

  • sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
  • sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.

Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:

  • alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
  • dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;
  • essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall’articolo 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio. Ciò nondimeno, laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un’ottica di «collaborazione e buona fede» tra fisco e contribuente, dar seguito a tali esigenze laddove possibile.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 24/03/2020


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