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Cura Italia: registrazione atti sospesa. Slittano le imposte

Quali sono gli effetti delle sospensoni previste dal Cura Italia (DL 18/2020) nella registrazione degli atti (atti privati, atti pubblici, scrittura privata autenticata) e nel pagamento delle relative imposte? Alcuni chiarimenti sul tema sono stati offerti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8/2020 (FAQ 1.12 e 1.21).

In generale, in base all'articolo 62 del Decreto Cura Italia, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Si ricorda che, in base all’articolo 10 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) sono obbligati, poi, a richiedere la registrazione:

a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4 del TUR;
b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

L'Agenzia ha chiarito che tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso e che la sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

Nella successiva risposta 1.21 viene chiesto se rientrano nella sospensione prevista dall’articolo 62 del Cura Italia anche i versamenti dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che dato che l’articolo 16 del Testo Unico dell’imposta di Registro (TUR)  prevede che la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell’imposta. Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta. Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/04/2020


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