Il tanto atteso decreto aprile, divenuto Decreto maggio, ora "Decreto “Rilancio”, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio. In merito alle misure di sostegno ai lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria, si segnala che il Decreto ha previsto:
-
il rinnovo, per il mese di aprile, del bonus di 600 euro già concesso a favore dei soggetti di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, nel mese di marzo e
-
l’estensione di questa indennità a nuovi beneficiari non contemplati precedentemente nel “Cura Italia”.
Si tratta di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Ai nuovi beneficiari viene quindi concessa un’ indennità pari a 600 euro per ciascun mese di aprile e di maggio.
Le nuove categorie di lavoratori contemplate non potranno comunque percepire il bonus nel caso in cui:
-
risultino titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
-
siano titolari di pensione.
La medesima indennità (600 euro per ciascun mese di aprile e maggio) viene inoltre riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Si specificano inoltre alcune importanti previsioni contenute nel decreto:
-
le indennità che verranno erogate dall’INPS non concorrono alla formazione del reddito;
-
è stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.
-
viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.
Per quanto riguarda i lavoratori domestici, il Decreto prevede il riconoscimento di un'indennità mensile (aprile e maggio) pari a 500 euro, purchè gli stessi abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Sono comunque esclusi i lavoratori domestici:
-
conviventi con il datore di lavoro;
-
titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
-
titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
-
percettori del reddito di emergenza (REM) o percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza).
Da ultimo si segnala che è stata aumenta la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 milioni a 1.150 milioni. In tal modo viene riconosciuta, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità di 600 euro già prevista nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. I soggetti che possono richiederla non devono però essere in alcuna delle seguenti condizioni:
-
titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
-
titolari di pensione.
Per un quadro completo vedi anche Bonus 600 e 1000 euro tra conferme e novità nel Decreto Rilancio
|