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Sospesa la presentazione dell’imposta sulle assicurazioni 2020

Ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 121/1961 gli assicuratori sono tenuti a presentare entro il 31 maggio di ciascun anno la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni.

L’agenzia delle entrate con Circolare n.11  del 6 maggio 2020 ha detto che tale denuncia rientra tra le sospese ai sensi dell’art 62 del Decreto Cura Italia.

Ricordiamo che la suddetta denuncia deve essere presentata per via telematica entro il 31 maggio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate.

Con la medesima denuncia, le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare:

  • l’ammontare del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuto sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi dell’art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
  • l’importo dei premi riguardanti il ramo ”incendio”, “responsabilità civile diversi”, “auto rischi diversi” e “furto”, e l’importo dovuto per il Contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura disciplinato dall’art. 18, comma 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
  • l’ammontare degli importi annualmente versati alle province mediante apposita procedura telematica, distinti per contratto ed ente di destinazione, ai sensi dall’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Sulla base della denuncia annuale, l’Ufficio competente provvede, entro il 15 giugno, alla liquidazione definitiva dell’imposta sulle assicurazioni e dei contributi sopra descritti, dovuti per l’anno precedente.

L’agenzia con la Circolare n 11 del 6 maggio chiarisce che, a seguito del Decreto Cura Italia divenuto legge n 27 del 24 aprile 2020 emanato per fare fronte alla situazione di emergenza da covid 19, anche tale scadenza fiscale, tra le altre, può rientrare tra quelle sospese ai sensi del comma 6 che rimanda al 30 giugno senza l'applicazione di sanzioni nè interessi.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 11/05/2020


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