Ultime notizie
Archivio per Anno

Gli spostamenti da e per l'estero ecco le regole

Secondo quanto riportato nella sezione FAQ del Governo che fa espresso richiamo al sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal 3 giugno saranno liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
  • Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  • Andorra, Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 giugno, inoltre, le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi NON saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. (per ulteriori approfondimenti si legga la sezione FAQ del sito del Ministero degli affari esteri)

Ricordiamo che l’isolamento fiduciario previsto fino al 2 giugno consisteva nel trascorrere un periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e di isolamento presso la propria abitazione o in un’altra dimora scelta dall’interessato o, in mancanza, determinata dalla Protezione civile regionale.

Nei casi in cui sia ancora previsto l’isolamento fiduciario (poiché si proviene da paesi diversi da quelli sopra descritti) di regola, esso inizia immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È inoltre consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad esempio, il treno per recarsi in centro città se si è arrivati con l’aereo) È consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea può prendere, senza uscire dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. Inoltre, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare l’inizio dell’isolamento fiduciario di 72 ore (o, in casi eccezionali, di 120 ore totali). Il rinvio deve essere motivato dalle esigenze che hanno giustificato l’ingresso in Italia.

Ci sono comunque casi di ECCEZIONE DELL’ISOLAMENTO FIDUCIARIO e cioè l’isolamento fiduciario non si applica a:

  • equipaggio di mezzi di trasporto;
  • personale viaggiante;
  • chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord);
  • personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni sanitarie;
  • lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;
  • personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 72 ore (3 giorni), che, in presenza di valide motivazioni, possono essere prorogate fino a 120 ore (5 giorni);
  • movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;
  • funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati;
  • alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;
  • breve permanenza in Italia (72 ore, prorogabili per motivate ragioni fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;
  • transito aeroportuale;
  • transito di durata non superiore alle 24 ore (prorogabili eccezionalmente fino a 36 ore totali) per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).

Attenzione va prestata al fatto che dal 3 giugno al 15 giugno agli spostamenti da e per Stati non indicati nell’elenco su esposto, continuano ad applicarsi le stesse regole che fino al 2 giugno valgono per tutti gli spostamenti da e per l’estero (ossia motivazioni di assoluta urgenza, lavoro, salute e obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni al rientro in Italia) e utilizzo di apposita autocertificazione.

Per gli spostamenti tra regioni all'interno del territorio nazionale si legga l'articolo "Da oggi 3 giugno spostamenti tra regioni: le regole per spostarsi in auto"

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/06/2020


«« Torna Indietro