Ultime notizie
Archivio per Anno

Novità ISA del Decreto Rilancio spiegate dalla Agenzia delle Entrate

La circolare n. 16/E del 16 giugno dell'Agenzia delle Entrate esplicita la ratio delle modifiche apportate dall'art 148 del Decreto Rilancio alla disciplina degli ISA.

Stando alla circolare le nuove disposizioni del Decreto Rilancio introducono una disciplina eccezionale, che non modifica l’art. 9 bis del DL n. 50 /2017 istitutivo degli ISA, ma prevede di far fronte a specifiche esigenze. 

Nel dettaglio:

  • al comma 1 dell’art 148 si disciplina un intervento limitato ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 finalizzato a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19;
  • al comma 2 dell’art 148 si disciplina un intervento limitato ai soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2020 finalizzato alla individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull’esito della applicazione degli ISA.

Si ricorda che come chiarito dalla Circolare n.17/2019, gli ISA sono anche uno strumento per individuare le posizioni più a rischio di evasione e utili per la successiva fase dei controlli.

Infatti, ai sensi del comma 14 dell’art 9 bis i livelli di affidabilità fiscale dei contribuenti vengono usati anche nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Ciò premesso il comma 2 dell’art 148 del Decreto Rilancio introduce proprio delle novità in merito alle suddette strategie adottate dall’ Agenzia delle Entrate nonché della Guardia di Finanza prevedendo che:

  • limitatamente al periodo di imposta 2018, siano effettuate tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA relativo al periodo di imposta 2019;
  • limitatamente al periodo d'imposta 2020, siano effettuate tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

La Circolare 16/E spiega che la ratio di questo intervento va ricercata:

  • nelle difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli ISA (2018)
  • negli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria (2020)

Per quanto riguarda il 2018 trattandosi del primo anno di applicazione degli indicatori, l’agenzia nel definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione dovrà tenere conto del livello di affidabilità delle due annualità 2018 e 2019. Solo se il contribuente avrà un punteggio basso in entrambe le annualità allora occorrerà valutare la posizione dello stesso ai fini del rischio di evasione. Si precisa che il provvedimento del Direttore della agenzia del 10 maggio 2019 ha previsto che ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

Per quanto riguarda invece il 2020 appare evidente come il legislatore non voglia basare l’analisi del rischio di evasione fiscale solo su una annualità interessata da emergenza da covid ma su un periodo più ampio tenendo conto delle annualità 2018 e 2019.

La circolare chiarisce inoltre che “Al fine di favorire il più possibile ogni attività idonea a cogliere le specificità dei contribuenti viene, altresì, previsto che l’individuazione delle informazioni possa avvenire senza tener conto dei limiti temporali previsti all’articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto e che l’approvazione degli ISA e la loro eventuale integrazione possano avvenire rispettivamente fino al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.”

Tale spostamento dei termini introdotto dal decreto rafforza la capacità di adattamento degli ISA ad eventi inattesi e straordinari come l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del COVID-19.

Il comma 1 dell’articolo 148 del “decreto Rilancio” spostando al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione, il termine per le integrazioni degli indici, con effetti significativi sulle diverse tempistiche dell’intero processo di elaborazione ed aggiornamento degli ISA, ha voluto riconoscere ancora più tempo per svolgere tutte le analisi e le elaborazioni necessarie a tenere in adeguata considerazione gli effetti economici prodotti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, le situazioni di natura straordinaria che causano mutamenti imprevedibili nelle condizioni di svolgimento delle attività economiche o delle aree territoriali, rappresentano un elemento di cui gli ISA dovrebbero essere in grado “sempre” di tenere conto, ai fini della capacità degli stessi a rappresentare la realtà delle attività economiche cui si riferiscono, come prevede il richiamato comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto.

Gli interventi prescritti dall’articolo 148 in commento, infatti, dovranno essere idonei a rendere rappresentativi gli ISA per il “campione di riferimento” individuando gli effetti della crisi epidemiologica.

Qualora, le specifiche modalità di svolgimento dell’attività del singolo contribuente siano profondamente diverse da quelle del campione riferibile alla gran parte dei soggetti che svolgono la specifica attività utilizzato nella fase di aggiornamento degli ISA  il contribuente potrà dichiarare la presenza di una ipotesi di non normale svolgimento delle attività.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 19/06/2020


«« Torna Indietro