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Giustizia tributaria: sì alla Videoudienza da remoto

Con riferimento alle udienze pubbliche, in materia processuale tributaria, lo schema previsto dalla normativa emergenziale, relativo alla videoudienza da remoto per far fronte al rischio contagio da Covid-19,  può essere riproposto come decreto in maniera stabile, sulla base dell’art. 16, comma 4, Dl 119/2018.

In particolare, quest’ultima norma prevista nell’ambito della giustizia tributaria digitale, riconosce la possibilità alle parti di richiedere di partecipare a distanza all'udienza pubblica, delegando poi ad uno o più provvedimenti l'individuazione delle regole tecnico-operative.

L’emergenza da Covid 19, ha poi indotto il legislatore ad introdurre, con il c.d. decreto rilancio (d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020), l’art. 135 c. 2, che modifica l’articolo 16, comma 4, Dl 119/2018, stabilendo che la partecipazione alle udienze di cui agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula d’udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza.

La partecipazione da remoto all’udienza di cui all’art. 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in Segreteria e notificata alle parti costituite.

Inoltre, la norma stabilisce che, con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e le commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla.

Infine è previsto che i giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza.

La norma ha quindi di nuovo rimesso al Direttore Generale delle Finanze l’adozione dei decreti attuativi.

Inoltre, è di rilievo la previsione che affida ai giudici, in osservanza ai criteri dei Capi degli Uffici, di individuare le controversie che in concreto si terranno secondo la nuova disciplina.

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha quindi imposto un evoluzione del procedimento tributario verso gli strumenti tecnologici e il legislatore sembra voler perseguire questa strada anche superata la fase acuta.

Il dipartimento Finanze del Mef, nella nuova bozza di decreto, ha infatti previsto l’opzione della videoudienza da remoto come regola. Non resta che attendere il parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e quelli rispettivamente dell’Agenzia per l’Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali.


Fonte:
News del: 26/06/2020


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