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Possesso di immobile all'estero e quadro RW

Le persone fisiche che possiedono immobili all’estero devono indicarli nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero nonché della determinazione dell’IVIE (Per approfondimento sull''IVIE si legga L’IVIE e l’IVAFE e l’indicazione nel modello redditi).

L’obbligo riguarda anche il possesso:

  • di una quota dell’immobile;
  • della nuda proprietà o dell’usufrutto.

Nel caso di possesso in comunione, ciascun titolare del diritto di proprietà è tenuto a compilare il quadro RW indicando il valore dell’immobile e la percentuale di possesso.

Si analizzano le regole di compilazione, con particolare riferimento ad un’ipotesi frequente: possesso immobile in Spagna.

Si ricorda comunque che il quadro RW, oltre all’ipotesi di immobili, va compilato anche per la detenzione all’estero di attività finanziarie e investimenti diversi dagli immobili.

Vediamo i tratti più salienti della compilazione del quadro RW nel caso di immobili.

I campi che interessano gli immobili nei righi da RW1 a RW5 devono essere compilati con la seguente modalità:

  • A  col. 1 va indicato uno dei seguenti codici:
    •  1→ proprietà  2→usufrutto  3→nuda proprietà  4→ altro diritto reale
  • A  col. 3 il  codice 15 che identifica gli investimenti in beni immobili
  • A  col. 4 il  codice dello stato estero desumibile dalla specifica tabella nelle istruzioni
  • A  col. 5 la  quota di possesso in percentuale
  • A  col. 6 il codice da 1 a 6 che identifica il  criterio utilizzato nella determinazione del valore. In particolare per gli immobili i codici utilizzabili sono i seguenti:
    • 1 Valore di mercato 
    • 4 Costo di acquisto 
    • 5 Valore catastale 
    • 6 Valore dichiarato in successione
  • A  col. 7 il valore all’1.1 o nel primo giorno in cui si detiene l’immobile.
  • A  col. 8 il valore al 31.12 o nell’ultimo giorno in cui si detiene l’immobile.
  • A  col. 12 il numero di mesi per i quali è dovuta l’IVIE; va computato come mese quello in cui il possesso dura almeno 15 giorni.
  • A  col. 13 va indicata l’IVIE, calcolata in misura pari a: Quota di possesso (col. 5) x  Valore (col. 8) x  Mesi/12 (col. 12) x 0,76%.
  • A col. 14 le eventuali imposte patrimoniali pagate all’estero che si possono scomputare dall’IVIE indicata a colonna 13.
  • A col. 18  il codice per individuare il quadro reddituale correlato al bene oggetto di monitoraggio. Si indica il codice 1 se è compilato il rigo RL 12.
  • A col. 22  va indicato il codice fiscale dell’eventuale cointestatario. Va barrata la col. 24 se vi sono più di 2 cointestatari.

Criterio di determinazione del valore da indicare in RW

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, per gli immobili situati nella UE o in un paese appartenente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale (se disponibile nel paese in cui è situato l’immobile).  

In mancanza del valore catastale si fa riferimento al valore risultante dall’atto di acquisto.

Nella colonna 2 della tabella contenuta nella C.M. n.28/E del 2012, l’Agenzia fornisce l’elenco delle imposte degli stati UE ed SEE utilizzabili per il calcolo del valore catastale.

Per gli immobili in Francia, Belgio e Irlanda non è utilizzabile il valore catastale e va pertanto utilizzato il costo di acquisto desumibile dall’atto di acquisto.

Imposte patrimoniali estere scomputabili

Si tenga presente che l’Agenzia delle Entrate, nella colonna 3  della citata tabella contenuta nella C.M. n. 28/E del 2012, elenca le imposte di tipo patrimoniale detraibili dall’IVIE da indicare a col. 14.

Esempio

Vediamo un esempio: detenzione in proprietà al 100% di un immobile tenuto a disposizione in Spagna. Il valore catastale di riferimento per l’”Impuesto sobre Bienes Inmuebles” è pari a 200.000 Euro e pertanto a colonna 6 andrà indicato il codice 5, mentre nelle colonne relative ai valori sarà indicato 200.000 Euro perché sia a fine del periodo di imposta 2018 sia nel periodo di imposta 2019 il valore catastale era sempre 200.000 Euro.

Per tale immobile sono stati versati 500 Euro a titolo di “Impuesto sobre Bienes Inmuebles” che sarà possibile scomputarsi in colonna 14. A colonna 18 andrà indicato il codice 1 in quanto per tale inmobile dovrà essere compilato il rigo RL12 ai fini reddituali.


Fonte:
News del: 01/07/2020


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