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Via libera al Superbonus con detrazione del 110% per risparmio energetico

 Il Superbonus del decreto Rilancio, che prevede una detrazione del 110% per le spese effettuate per interventi di risparmio energetico e antisismici sugli edifici, in vigore dal 1° luglio, è in fase di conversione in Legge. La Commissione Bilancio ha infatti approvato la versione definitiva che contiene importanti novità. Il prossimo passaggio sarà il voto di fiducia del Governo sulla versione della norma attualmente prevista.
 L’impianto normativo in ogni caso è confermato: detrazione nella misura del 110 per cento, in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative ad una serie di interventi con possibilità di esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.
 Ecco gli emendamenti più significativi introdotti nell’art. 119 del decreto Rilancio (d.l. 34/2020) che nell’ultimo periodo ha subito moltissimi correttivi ma che sembra aver raggiunto un assetto finale in Commissione Bilancio. In particolare è stato previsto:
  •  l'allargamento del perimetro di applicazione del superbonus al 110%. In particolare è prevista l'estensione degli sgravi anche alle seconde case specificando che si applica alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (trattasi di villette a schiera e restando invece escluse ville, castelli e case di lusso);
  •  l’estensione dell'agevolazione al 110% per la sostituzione delle caldaie con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente agli immobili situati nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione comunitaria nonchè alle villette a schiera o alle singole case con possibilità di installare caldaie a biomassa nelle aree del paese non metanizzate con lo sconto fiscale del 110%;
  •  l’accesso al superbonus anche da parte dei contribuenti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
  •  l’estensione del superbonus fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare (interventi effettuati su immobili Iacp);
  •  il riconoscimento della detrazione del 110% anche con riferimento alle opere di efficientamento energetico su immobili che vengono demoliti e ricostruiti e non solo su quelli già esistenti;
  •  la modifica ai massimali di spesa per gli interventi di coibentazione nei condomini (cfr. cappotto termico e sostituzione delle caldaie a condensazione con caldaie a pompa di calore), con differenze in base alla tipologia di edificio. In particolare, si passa dagli attuali 60mila euro ad unità abitativa a tre fasce di limiti di spesa: 50mila per gli edifici unifamiliari (cioè singoli), 40mila per gli immobili da due a otto unità abitative e 30mila euro per gli edifici con più di otto unità;
  •  per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con altri, centralizzati, per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda, a condensazione o a pompa di calore, compresi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, la detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20mila euro ad unità immobiliare per gli edifici fino a 8 unità e non superiore a 15mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono edifici con più di 8 appartamenti. L'agevolazione viene riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  •  un massimale di spesa pari a 30mila euro per la sostituzione della caldaia nelle unità unifamiliari;
  •  l’estensione del bonus per gli interventi di isolamento termico anche alle superfici inclinate (e quindi anche ai tetti);
  •  la possibilità, per gli immobili vincolati (cfr. norme del codice dei beni culturali e del paesaggio) ovvero per quelli dove certi interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, di accedere al superbonus anche se non si esegue nessun intervento trainante (purchè vengano soddisfatti i requisiti minimi previsti dalle norme e si raggiunga un miglioramento di almeno due classi energetiche);
  •  l’inclusione nel sismabonus anche degli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
  •  la limitazione, con riferimento alle persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni a godere del beneficio solo per interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
 Si segnala inoltre che l’emendamento del Governo sposta il termine per l’emanazione del provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. I 30 giorni decorrono dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl.
  

Fonte:
News del: 10/07/2020


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