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Domicilio digitale: obbligo di comunicazione entro il 1 ottobre per imprese giĆ  costituite

Le imprese individuali e costituite in forma societaria, già iscritte al registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, hanno tempo per mettersi in regola, fino ad oggi 1° ottobre 2020, da domani scattano le sanzioni.
Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, sussiste l'obbligo di comunicazione del proprio indirizzo pec (“domicilio digitale”) all’Ordine di appartenenza, per loro non è previsto un termine, ma se non comunicano il proprio domicilio digitale, dal 1° ottobre sono soggetti a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza, e, in caso di inadempienza, trascorsi 30 giorni, potrà sospendere l'iscritto fino a quando non avrà comunicato il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC).

Tutte queste novità sono state introdotte dall'’art 37 del Decreto Semplificazione rubricato “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti”. La novità riguarda la fissazione del termine perentorio per chi non avesse già provveduto e la modifica alla dicitura “posta elettronica certificata” sostituita con “domicilio digitale”, nonchè l'introduzione di uno specifico regime sanzionatorio.

Tutto ciò al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’art. 3 del Codice dell’amministrazione digitale e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e PA nel rispetto della disciplina europea.

Come fare per verificare l'iscrizione del proprio "domicilio digitale"
Le imprese dovranno quindi:

Importante sottolineare che l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

I professionisti possono verificare la presenza del proprio domicilio digitale sul'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta certificata gestito dal Ministero dello Sviluppo economico INI- PEC (https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi/cerca-pec-ordini). 

Vediamo quali sono le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione.

Imprese e Società

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione sospende la domanda, in attesa di integrazione. Per le altre imprese, in difetto di comunicazione, entro il 1° ottobre 2020 l’ufficio del Registro delle imprese dovrà procedere all’accertamento dell’omissione elevando la conseguente sanzione, che risulta triplicata per le imprese individuali e raddoppiata per le società.

In particolare:

  • per le società verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per ciascun amministratorein carica alla data del 2 ottobre, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro;
  • per le imprese individuali verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2194c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro.

L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale

La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le imprese costituite in forma societaria è estesa a quelle individuali con:

  • sospensione della domanda di iscrizione priva del domicilio digitale in attesa della sua integrazione;
  • applicazione della sanzione triplicata (previa diffida) per le imprese già attive che non regolarizzano l’iscrizione del domicilio fiscale mancante al 1° ottobre entro 30 giorni dalla richiesta;
  • cancellazione dell’indirizzo non attivo e assegnazione d’ufficio in caso di inottemperanza

Professionisti

Per quanto riguarda i professionisti, si stabilisce che i professionisti iscritti agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino agli ordini o collegi il proprio domicilio digitale. Gli ordini e collegi pubblicano un elenco riservato consultabile in via esclusiva telematicamente dalle PA e contente i dati identificativi degli iscritti e il loro domicilio digitale. Per quanto riguarda i revisori legali essi provvederanno alla comunicazione al ministero dell’economia.

Il professionista che non comunica il proprio indirizzo è soggetto obbligatoriamente a diffida a adempiere entro trenta giorni da parte del collegio o del consiglio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza è prevista la sospensione della iscrizione dello stesso.

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Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/10/2020


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