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Avvisi bonari prorogati: la scadenza delle rate

I pagamenti degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica, controllo formale o da tassazione separata, (scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020), sono stati prorogati al 16 settembre 2020. L’ agevolazione prevista dal decreto Rilancio consente infatti di effettuare i versamenti  successivamente rispetto alla scadenza, senza che ciò comporti l’ applicazione di sanzioni e interessi (cfr. art. 144 commi 1 e 2 del DL 34/2020).

La norma del decreto ha inoltre previsto che i versamenti sospesi, possano essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 e con scadenza al 16 di ciascun mese.

A fronte di questa importante agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla scadenza delle rate dei pagamenti, nella Circolare n.25/E del 20 agosto 2020.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:

  • nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. Ciò significa che, in base alla scadenza della prima rata verrà conseguentemente costruito il piano di rateazione (es. prima rata con scadenza ad aprile 2020 quindi prorogata al 16 settembre 2020, conseguente pagamento della seconda rata entro il 31 dicembre anziché 31 luglio 2020);
  • diversamente, se a scadere nel periodo di sospensione e quindi a slittare al 16 settembre è la seconda rata e non la prima, le successive rate non verranno ridistribuite successivamente a quella prorogata ma, al contrario, manterranno la loro originaria scadenza (es. seconda rata con scadenza ad aprile quindi prorogata al 16 settembre 2020, pagamento della terza e quarta rata nelle date originariamente fissate).

Il chiarimento dell’Agenzia (cfr. risposta 3.5.2.), appare rilevante se si considera che, come regola generale sulla rateazione, le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata e che pertanto i piani di rateazione sono influenzati dalla scadenza della prima rata.

Un ulteriore aspetto segnalato nella Circolare, riguarda il termine per l’esibizione dei documenti da parte del contribuente (chiarimenti e richieste di rideterminazione degli esiti) in caso di liquidazione automatica o controllo formale. Generalmente questo termine scade nei 30 giorni successivi alla comunicazione bonaria. A fronte di ciò l’Agenzia ha chiarito che la proroga prevista per i versamenti si può estendere anche al termine per fornire chiarimenti che viene quindi ugualmente rinviato alla data del 16 settembre 2020. (cfr. risposta 3.5.1)

Pur non riscontrando nell’ art. 144 del Decreto, alcun riferimento esplicito al termine entro cui il contribuente può fornire chiarimenti, l’Agenzia ha interpretato in maniera estensiva la proroga al 16 settembre prevista per i versamenti, ritenendola applicabile anche al termine per i chiarimenti. Ciò anche sulla base della stretta correlazione che intercorre tra i due.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 26/08/2020


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