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Impianti di condizionamento: spetta il bonus sanificazioni solo a certe condizioni

Con l’avvicendarsi dei documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate vengono trattati vari casi di specie per i quali è possibile usufruire dei bonus previsti dai Decreti anti covid, in particolare per il bonus sanificazione negli ambienti di lavoro la Circolare n 25/E del 20 agosto ha risposto ad un quesito chiarendo che esso spetta solo se per aumentare la capacità filtrante degli impianti di condizionamento.

Non spetta invece per le ordinarie prassi di manutenzione degli stessi, come la pulizia/sostituzione stagionale dei filtri.

Secondo il documento di prassi del 10 luglio scorso, ossia la Circolare n 20/E, era stato già chiarito che per sanificazione si intende un’attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative, la presenza del virus covid 19 che ha determinato l’emergenza epidemiologica e tale condizione è soddisfatta se certificata da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Nella circolare in oggetto invece l’agenzia ricorda che nelle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche della Conferanza delle Regioni e Province autonom dell'11 giugno 2020 è stabilito che è obbligatorio se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto e va garantita la pulizia ad impianto fermo dei filtri d’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore. Da qui si evince che l’attività ordinaria di pulizia non rientra tra quelle di sanificazione così come qualificate dalla Circolare n 20/E del 10 luglio 2020.

Mentre vi rientrano quelle diverse dalle spese per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri, come quelle per aumentare la capacità filtrante del ricircolo.

Ricordiamo che per quanto riguarda il credito per l’adeguamento dei luoghi di lavoro di cui all’art 120 del Decreto Rilancio la comunicazione va presentata dal 20 luglio al 30 novembre 2021 e per approfondimenti si legga:

Le scadenze per l'invio della comunicazione dei crediti per le spese di sanificazione

Per fruirne occorre seguire le indicazioni riportate nell’approfondimento seguente:

Crediti di imposta spese di sanificazione: Modello e istruzioni per usufruirne


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/09/2020


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