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E-DAS obbligatori dal 1° ottobre: le istruzioni delle Dogane

Con la Circolare n. 34/2020 del 19 settembre 2020 l'Agenzia delle Dogane ha riepilogato i provvedimenti che si sono susseguiti al fine di adempiere alla entrata in vigore dell’obbligo di E-DAS introdotto con l'art 11 del D.L. N. 124/2019.

L’E-DAS è il documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di benzia e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa che dovrà obbligatoriamente essere utilizzato dagli operatori interessati.

Come riportato sulla Circolare suddetta entro il 30 settembre 2020 ciascun esercente che estrae benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all’aliquota di accisa normale di cui all’Allegato I al TUA, deve aver adeguato i propri sistemi elettronici ed aver effettuato la comunicazione prevista dall’art. 18, comma 1, della Determinazione Direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020 che disciplina le modalità di attuazione della nuova misura.

L’E-DAS deve essere compilato dallo speditore o da soggetto da lui delegato e legittima la provenienza dei carburanti dal proprio deposito, la loro circolazione e la detenzione nell’impianto del destinatario

Con Provvedimento n 325034/RU del Direttore delle Dogana del 24 settembre, è stato chiarito che al fine di garantire la trasmissione del nuovo documento agli operatori che sono tenuti alla presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità (come previsto dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) sono stati inseriti nella tabella “TA05 – Tabella tipi documento” i seguenti documenti:

  • EDS = DAS elettronico
  • RDR = Rapporto di Ricezione del DAS elettronico.

I due nuovi tipi di documento dovranno essere utilizzati rispettivamente:

  • dallo speditore per lo scarico di prodotto accompagnato dal documento E-DAS indicando nel campo 19 “Tipo documento/verbale” del tracciato il tipo documento EDS, 
  • dal destinatario per il carico di prodotto accompagnato dal documento e-DAS indicando nel campo 19 “Tipo documento/verbale” del tracciato il tipo documento RDR.

In entrambe i casi il Codice di Riferimento Standard (CRS) dovrà invece essere indicato nel campo 20 “Numero documento/verbale”.

I campi del tracciato dell’e-DAS non attualmente presenti nei tracciati della telematizzazione, come ad esempio il “Numero identificativo locale del Draft DAS collettivo” e “Numero progressivo DAS per SRC di riferimento”, non devono al momento essere indicati. Seguiranno ulteriori istruzioni in merito, questo è quanto riporta il provvedimento in oggetto.

È stata inoltre aggiornata la tabella “TA26 - Tabella errori e segnalazioni prodotti energetici” al fine di gestire eventuali errori di compilazione dei su citati campi.

La Circolare n. 34/2020 del 19 settembre ha specificato inoltre che In fase di prima applicazione, laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, su istanza dell’esercente l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96, con i dati previsti dall’articolo 3, comma 4, della sopracitata determinazione.

Per gli esercenti che alla data del 30 settembre 2020 ometteranno di adeguare i sistemi elettronici e di presentare la prescritta comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale.

Al contempo, per tali esercenti gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per prodotti diversi da quelli sopra indicati.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 30/09/2020


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