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Terme: buoni per l’acquisto di servizi termali e credito di imposta per ristrutturazioni

L’art 79 rubricato "Agevolazioni settore turistico e termale" del Decreto Agosto (DL 104/2020) riconosce per i periodi di imposta 2020 e 2021 un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere già istituito dal DL n 83/2014.

Questa agevolazione introdotta con l’art 10 del DL 83 prevedeva un credito originario del 30% per le spese sostenute per i periodi 2014, 2015 e 2016 relativamente a:

  • ristrutturazione edilizia
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • incremento della efficienza energetica,
  • spese per acquisto di mobili e componenti di arredo

a condizione che il beneficiario non cedesse a terzi né destinasse a finalità estranee alla impresa i beni oggetto dell’investimento prima dell’ottavo periodo di imposta successivo.

Il Decreto agosto ha appunto esteso alle annualità 2020 e 2021 questa agevolazione, aumentandola al 65% anziché il 30% delle spese sostenute.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e per la sua liquidazione NON si applica la ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 all’art.10 che lo ha istituito. Questo è quanto si legge sul Dossier  datato 7 ottobre del decreto che attende la definitiva conversione in legge entro il 13 ottobre.

I beneficiari della misura, ai sensi del comma 2 dell’art 79, sono:

  • le strutture che svolgono attività agrituristica (come definite dalla Legge n 96/2006)
  • gli stabilimenti termali
  • le strutture ricettive all’aria aperta.

È bene precisare che per quanto riguarda gli stabilimenti termali tra le spese agevolabili con il credito di imposta ci sono anche quelle sostenute per realizzare piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

I fondi autorizzati per questa misura agevolativa sono 180 milioni di euro per ciascuna annualità (2020 e 2021)

 Altra misura agevolativa per le terme è stata prevista in sede di conversione dello stesso Decreto n 104 con l'art 29-bis "Misure a sostegno del sistema termale nazionale" che prevede l'istituzione di un fondo presso il Mise con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020 e 18 milioni per il 2021, destinato alla concessione, fino a esaurimento, di buoni per l’acquisto di servizi termali.

Viene specificato che i buoni:

  • non sono cedibili, 
  • non costituiscono reddito imponibile del beneficiario 
  • non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/10/2020


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