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Le Raccomandazioni del Ministro dell'interno sulle restrizioni in vigore

Con Circolare del Ministro dell'Interno del 27 ottobre, vengono fornite alcune precisazioni in merito ai contenuti dell'ultimo DPCM del 24 ottobre scorso recante ulteriori misure previste dal presidente Conte per tentare di arrestare l'evoluzione della curva epidemiologica.

La Circolare specifica diversi punti del DPCM, vediamone alcuni:

  • le raccomandazioni in esso contenute "benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli".

Nel caso ad esempio dell'art 1 comma 4 rientra nel novero delle forti raccomandazioni quella rivolta a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

La circolare chiarisce che non trattandosi di obbligo non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione, ma resta ferma la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi in cui limitazioni alla mobilità siano introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale. 

È il caso ad esempio delle regioni Lombardia, Lazio e Campania per le quali occorre dopo una certa ora condurre con se una autocertificazione, si legga l’articolo Autocertificazione per gli spostamenti in Lombardia, Lazio e Campania

Un'altra raccomandazione contenuta del decreto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione, il DPCM rafforza la raccomandazione riferita al medesimo contesto contenuta nel precedente provvedimento presidenziale. Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Va da sé che anche ove ricorrano tali particolari circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree. 

Attenzione va pestata al fatto che la Circolare, a beneficio dell'attività degli organi accertatori, sottolinea che le previsioni del d.P.C.M. esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l'irrogazione di sanzioni. 

Importante chiarimento è stato fornito in merito agli esercizi commerciali ed esercizi pubblici. 

Il decreto sancisce l'obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia la tipologia merceologica, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

Tale previsione, che il d.P.C.M. del 18 ottobre u.s. limitava ai servizi di ristorazione, viene ora estesa nella sua portata oggettiva per la medesima finalità, consistente nell'agevolazione delle attività di controllo. 

Inoltre, con specifico riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, interviene a modificarne gli orari di apertura e chiusura, superando la precedente differenziazione legata alla consumazione al tavolo, e stabilendo un'unica fascia oraria (dalle 5,00 fino alle 18,00) in cui sia consentito svolgere tali attività. Viene, altresì, ridotto da 6 a 4 il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo, salvo che si tratti di persone tutte conviventi, nel qual caso tale limite non trova applicazione. 

Nell'ottica di una sempre maggiore limitazione delle occasioni di addensamento di persone, potenzialmente in grado di favorire la diffusione del contagio, è inoltre stabilito che il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato dopo le ore 18,00.

Una previsione espressa è stata dettata con riguardo alla ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, che viene consentita senza limiti di orario esclusivamente per i clienti che vi siano alloggiati. 

Infine, in merito a feste, sagre e fiere diversamente da prima, il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.

In allegato la Circolare completa.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 30/10/2020


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