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Premio 100 euro lavoro in presenza: ok al distacco sindacale

Un ente pubblico ha posto istanza di interpello all'Agenzia per verificare la correttezza del proprio operato  riguardo l'erogazione del premio di 100 euro (art. 24 decreto Cura Italia 18-2020)   ai dipendenti . La norma riguarda coloro che  nel corso del mese di marzo  2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero   in trasferta  o presso sedi secondarie dell'impresa, invece che fruire dell'opportunità di smart working o telelavoro.  

Leggi ulteriori dettagli in "Chiarimenti sul premio 100 euro. Attenzione alla CU"e in " Premio ai dipendenti. Ferie da escludere dice l'Agenzia"

L'Agenzia delle Entrate  ricorda  nella risposta n. 519 del 3 novembre 2020 , di aver fornito chiarimenti in merito,   con le  circolari 3 aprile 2020, n. 8/E - risposte da 4.1 a 4.9 - e 6 maggio 2020, n. 11/E -risposte da 5.2 a 5.5 -, nonché con la risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E.

Viene anche ricordato che l'articolo 31 del  DPR 164  2002, n. 164, prevede che : «I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni»; lo stesso vale in tema di permessi sindacali.

Su questa  base si conferma  che  lo svolgimento dell'attività sindacale  costituisce una "diversa" modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e consente l'erogazione del premio, purche  svolta "in presenza", ovvero i lavoratori devono essere presenti  nella sede di lavoro. 

Quando,  come nel caso prospettato,   l'attività sindacale fosse stata svolta  presso la  sede sindacale, l'amministrazione deve acquisire adeguata documentazione  per riconoscere il beneficio economico.

In conclusione, afferma l'Agenzia : " l'importo del premio previsto dall'articolo 63 sopracitato,così come precisato con risoluzione n. 18/E del 2020, potrà essere determinato  utilizzando il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mesedi marzo, compresi quelli svolti, secondo le modalità descritte, per l'attività sindacale,e i giorni lavorabili nel medesimo mese come previsto dal contratto collettivo, ovveroindividuale qualora stipulato in deroga allo stesso".


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 06/11/2020


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