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Covid: esenzione IVA per importazione di "Abbigliamento protettivo", la Dogana chiarisce

L’agenzia delle dogane con Circolare n 45 del 26 novembre 2020 spiega ulteriormente i casi di agevolazione IVA per le importazioni di beni utili a combattere la pandemia.

In particolare, fornisce chiarimenti sulle importazioni di abbigliamento protettivo ossia “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici

Questi beni, a differenza di quelli elencati al comma 1 dell’art 124 del Decreto Rilancio che ha previsto una disciplina IVA di favore (in quanto beni utilizzati nell’ambito ospedaliero e quindi funzionali al covid 19), possono anche essere usati in altri contesti.

L’agenzia delle entrate con Circolare n 26/E del 2020 e con risposta a interpello n 525 ha avuto modo di specificare che l’abbigliamento protettivo rientra tra i beni agevolati in presenza dei seguenti requisiti:

a)Essere classificato in uno dei codici di cui alla tabella allegata alla Circolare 12/2020di ADM;

b) Essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) oppure un dispositivo medico (DM);

c)Essere utilizzato per finalità sanitarie.

In relazione al requisito a) è necessario, come precisato dalla Circolare delle Dogane n. 12/2020, che la merce importata rientri in uno dei codici taric di cui alla tabella ad essa allegata, e che nella casella 33 del DAU sia riportato il codice addizionale “Q101”.

In relazione al requisito b), si osserva che lo stesso possa ritenersi soddisfatto quando il dispositivo oggetto di importazione, alternativamente:

  • è conforme al Reg. (EU) n. 2016/425, per i dispositivi di protezione individuale, a prescindere dalla circostanza che rientri nel novero dei DPI della categoria I, II o III2;
  • è conforme alla Direttiva 42/93/CEE del Consiglio UE, per quanto attiene ai Dispositivi Medici.

Per quanto riguarda il requisito c) si ritiene che, stante l’assenza di limiti soggettivi posti dalla norma e in ragione della circostanza che i beni contemplati dall’art. 124 comma 1 sono considerati, per volontà esplicita del Legislatore, come intrinsecamente idonei a contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19, tale requisito possa ritenersi soddisfatto ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso.

Dalla Circolare delle dogane emerge che rientrano dunque nella generale finalità sanitaria non solo i dispositivi destinati al personale medico operante in contesti di tipo socio-sanitario e ospedaliero ma anche quelli destinati, pure per il tramite della grande distribuzione, alla platea indistinta dei lavoratori e dei suoi relativi utenti che a vario titolo sono tenuti al rispetto dei diversi protocolli di sicurezza che negli scorsi mesi sono stati elaborati dalle Autorità sanitarie in funzione anti-covid.

Tale conclusione appare in linea con le posizioni sostenute dalla stessa Agenzia delle Entrate che, con l’interpello citato, ha chiaramente ammesso al godimento del beneficio anche le “cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti”.

Per approfondimento sulla Circolare 26/E si legga Mascherine, termometri e dispositivi anti-covid: quando spetta l’Iva agevolata


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/12/2020


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