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NASPI dopo accordi aziendali solo durante il blocco dei licenziamenti

Dopo la circolare INPS  n. 111 del 29 settembre 2020 sulla possibilità di ottenere di disoccupazione NASpI nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di un accordo collettivo aziendale, secondo  quanto previsto dal Decreto Agosto, l'istituto fornisce ulteriori indicazioni con il messaggio 4464 del 26.11.2020.

Naspi le regole generali

Come noto , la disciplina della Naspi prevede quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente  ma  il d.lgs 22 2015 ha previsto alcune  eccezioni. 

 In particolare, l’articolo 3, comma 2, del decreto citato  consente il riconoscimento della Naspi anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale. Infatti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non è ostativa al riconoscimento dell’indennità NASpI l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione.

Lo stesso vale per cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici,  che consente ugualmente l'accesso alla prestazione .

Naspi e risoluzione consensuale nel Decreto Agosto

Il decreto Agosto ha aggiunto  recentemente una ulteriore ipotesi , con l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 sul  blocco dei licenziamenti individuali economici e collettivi , previsto come misura specifica legata all'emergenza Coronavirus.

La norma prevede che il blocco non si applica nei casi di  accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo,

Si tratta di fatto  di una risoluzione consensuale per la quale i  lavoratori, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, come detto sopra.  possono accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. 

L'istituto specifica che   sulla base della disciplina vigente  l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi  è ammesso fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. 

Viene quindi ribadito quanto già indicato dalla  circolare n. 111 del 2020, ossia che, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra e  la documentazione  che attesta l'adesione dello specifico lavoratore 

L'istituto raccomanda agli enti di patronato che curano la trasmissione delle domande di NASpI per i propri assistiti, nonché agli assicurati che presentano personalmente la domanda di NASpI, di allegare la predetta documentazione al fine di consentire all’Istituto l’erogazione della prestazione nel più breve tempo possibile, senza necessità di dovere richiedere ulteriore documentazione per l’istruttoria della domanda. 

Ultimo chiarimento molto importante è che anche il personale dirigente, eventualmente aderente agli accordi sindacali aziendali, in presenza degli altri presupposti di legge, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.


Fonte: Inps
News del: 01/12/2020


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