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Tobin tax: si applica l'aliquota ordinaria se non c'è controllo tra le società

Con Risposta a interpello n 54 del 21 gennaio l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione dei trasferimenti della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, la cosiddetta tobin tax. 

Ricordiamo che la tobin tax, imposta sulle transazioni finanziarie, è stata introdotta nel nostro ordinamento con l'art 1 commi da 491 a 500 della Legge 228/2012, in particolare si applica una aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, 

  • ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 6 dell'art 2346 codice civile emessi da società residenti nel territorio dello stato
  • al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dal luogo di residenza del soggetto emittente il certificato.

Il pagamento della imposta è dovuto dal soggetto in favore del quale avviene il trasferimento, a presciendere dal luogo dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione. 

Nell'interpello vi è una società unipersonale partecipata dal socio amministratore. Essa ha deciso di dar luogo ad un aumento di capitale. La quota capitale è interamente sottoscritta dal socio unico mediante conferimento di azioni di altra società che rappresentano il 34,504% del capitale sociale. Questa è una partecipazione qualificata e di maggioranza relativa rispetto ai diritti di voto esercitabili in assemblea. A seguito della operazione le azioni di una società sono passate dalla proprietà del socio a quelle dell'altra società. L'istante domanda se tale operazione sia soggetta a tobin tax.

La tobin tax non si applica alle transazioni e operazioni tra società tra le quali sussista un rapporto di controllo come disposto dal comma 494L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica (...) lettera d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500”. 

L'articolo 15, primo comma, lettera h) della stessa legge prevede come ulteriore causa di esclusione che l'imposta non si applichi al "trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (...) derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio"

In particolare, le operazioni di ristrutturazione individuate dall'articolo 4, comma 1, della richiamata Direttiva riguardano: 

  • il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;
  • l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione

Nel caso di specie occorre esaminare il citato articolo 4, comma 1, della Direttiva, che definisce le operazioni di ristrutturazione aventi ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazioni societarie, per poter definire un'operazione come "operazione di ristrutturazione"  si dispone che le quote sociali conferite debbano rappresentare "la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali". 

L'oggetto dell'operazione di conferimento ai fini della non imponibilità alla imposta sui trasferimenti della proprietà di azioni, deve essere, quindi, un insieme di quote o azioni che consentano alla società avente causa di acquisire (o integrare) il controllo sull'altra società. 

Questa circostanza non si è verificata nella fattispecie in esame poichè la società conferitaria acquisisce il 34,504% del capitale social. Si tratta, infatti, di una quota di partecipazione che non consente di far conseguire "la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali" così come richiesto. 

Pertanto diversamente dalla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente l'operazione di conferimento descritta, non rientrando nell'ambito applicativo del citato art. 15, primo comma, lettera h), sconterà l'imposizione ordinaria.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 25/01/2021


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