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Incentivi dipendenti PA soggetti a tassazione separata

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 408 del 16 giugno 2021 ha chiarito che, se il ritardo nella corresponsione degli incentivi ai dipendenti pubblici   è dovuta ad una "causa giuridica", come ad esempio l'emanazione del decreto direttoriale dell'Amministrazione interessata , tali importi vanno  assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.

Il caso riguardava in particolare il quesito sottoposto dall'Ispettorato nazionale del lavoro , sugli emolumenti incentivanti per lo svolgimento di attività ispettive, svolte nel secondo semestre dell'anno, erogate nell'anno immediatamente successivo a quello di maturazione  a causa dell'emanazione di un atto amministrativo qual è il decreto direttoriale che determina gli importi sulla base dei trasferimenti effettuati dal ministero dell'economia al Ministero del lavoro e da questo all'INL

L'agenzia concorda con l asoluzione prospettata dall'ente per  cui nonostante l'ordinario principio di cassa, sancito dall'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.

L'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir infatti prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).  Il caso prospettato  il ritardo nella corresponsione è dovuta ad una "causa giuridica", ovvero all'emanazione del decreto direttoriale dell'Amministrazione  che rientrano nellì'elenco  previsto dall' art 17 comma 1 lettera B e per cui la retribuzione incentivante è da assoggettare a tassazione separata 

L'agenzia specifica che la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono, oppure qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica, ovvero rientrante nella stessa natura degli emolumenti 

Una eventuale  indagine in ordine al ritardo nella corresponsione va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzioni 16 marzo 2004, n. 43/E e 13 dicembre 2017, n. 151/E).


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 22/06/2021


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