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Trading: il trattamento fiscale degli swap (interessi) overnight e degli interessi attivi

Una delle complessità che sta alla base del corretto trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria è il fatto che, a fronte di una singola operazione finanziaria, il contribuente può trovarsi davanti a più fattispecie fiscali, potenzialmente anche diversamente inquadrate dal Legislatore fiscale italiano.

Una situazione del genere può ritrovarsi nel caso del trading svolto da persone fisiche (non esercenti attività d’impresa), tramite contratti derivati come i contratti per differenza (i CFD), sui mercati dei cambi (il forex), delle materie prime, o altro.

Nel momento in cui il trader aprirà e chiuderà una posizione su questi mercati si troverà con un differenziale, positivo o negativo, che costituirà un reddito diverso come plusvalenza o minusvalenza.

Però, se una tale posizione sarà mantenuta anche durante la notte, sforando così l’operatività intraday, il broker potrebbe addebitare degli interessi per il suo mantenimento, comunemente chiamati swap, o interessi overnight.

A differenza delle plusvalenze (e delle minusvalenze), in base alle disposizioni dell’articolo 44 del TUIR, gli interessi costituiscono redditi di capitale.

La differenza tra redditi diversi e redditi di capitale, al fine del corretto trattamento fiscale, non è in nessun modo secondario, in quanti i primi sono redditi netti e i secondi secondo redditi lordi.

Detto con altre parole, e in base a quanto disposto dall’articolo 45 del TUIR, gli interessi attivi costituiscono reddito imponibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti e “senza alcuna deduzione”.

L’espressione utilizzata dal legislatore è riassuntiva di ciò che qualifica un reddito di capitale come un reddito lordo: vale a dire del fatto che eventuali interessi passivi non saranno deducibili.

Quindi, riepilogando, per elaborare correttamente la posizione fiscale di un determinato trade multiday sul mercato dei derivati, il risultato differenziale dovrà essere diviso in due componenti:

  • una riconducibile alla plusvalenza o minusvalenza;
  • una riconducibile all’interesse (passivo) overnight.

Con gli interessi passivi (gli swap overnight) che non saranno deducibili da eventuali interessi attivi percepiti né, tanto meno, dalle eventuali plusvalenze realizzate, le quali confluiscono in una diversa categoria reddituale.

Tuttavia, restando nell’ambito del trading, ma allargando l’arco di osservazione anche a fattispecie che vanno oltre il mercato dei derivati, come quello azionario, possono esserci situazioni in cui al contribuente vengano rilasciati dal broker degli interessi attivi.

Gli interessi attivi saranno sottoposti per intero, “senza alcuna deduzione”, all’imposta sostitutiva prevista per i redditi di natura finanziaria, la quale potrà essere corrisposta dall’intermediario o dal contribuente, a seconda della situazione.

Premettendo che la normativa italiana non prevede alcuna soglia di esenzione per il pagamento delle imposte sugli interessi attivi, l’imposta sostitutiva di solito è liquidata direttamente dall’intermediario residente nell’esercizio delle sue funzioni di sostituto d’imposta, ma, in caso di broker estero (e in generale in tutti i casi in cui la ritenuta non è operata), l’obbligo di dichiarare il reddito e liquidare l’imposta ricadrà direttamente sul contribuente, che li potrà assolvere in sede di dichiarazione annuale:

  • compilando la sezione V “Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva” del quadro RM del modello Redditi PF (2022) dedicato ai “Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva”;
  • versando la relativa imposta sostitutiva, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria (esercitando l’opzione prevista sul medesimo quadro del modello dichiarativo).


Fonte:
News del: 16/08/2022


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