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La notifica delle violazioni stradali inviata oltre i 90 giorni è nulla.
Il verbale di contestazione di violazioni stradali va notificato al soggetto obbligato al pagamento (trasgressore o proprietario usufruttuario o locatario del veicolo) , presso la sua residenza se persona fisica o presso la sede della società risultanti dagli archivi della motorizzazione civile o del Pra,. Nel caso di persone fisiche la giurisprudenza non è del tutto concorde sulla validità di invii al domicilio precedente visto che non vi è obbligo di denuncia del cambio di residenza. La consegna materiale deve avvenire tramite un pubblico ufficiale incaricato o per raccomandata con avviso di ricevimento e informativa nel caso la prima sia stata consegnata a persona diversa. Il termine di decadenza di 90 giorni si considera decorrere dal giorno dell’infrazione solo quando la residenza non è variata.
Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 30/05/2011


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