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Raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di reati tributari anche per gli anni già decaduti
Con la Sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla norma introdotta dal D.L. n. 223/2006 che aveva raddoppiato i termini per le violazioni penali. In particolare, la Corte afferma che è costituzionale la norma che dispone il raddoppio dei termini per la decadenza dell’azione di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e Iva in presenza di un reato tributario, anche se la costatazione della violazione penale è stata effettuata quando già i termini ordinari di accertamento erano decaduti. Quindi, ad esempio, in caso di dichiarazione infedele o fraudolenta, l’accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa dichiarazione, del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. L’ulteriore conseguenza è che le scritture contabili devono essere conservate non entro il termine quadriennale, ma entro il più ampio termine di otto o di dieci anni.

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 26/07/2011


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