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Esenzione Irpef anche per i servizi concessi dal datore di lavoro per asili nido
La legge di conversione del D.L. n. 16/2012 ha riformulato l’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del Tuir, stabilendo che sono esenti da Irpef non solo le somme erogate ai dipendenti a titolo di rimborso della retta di asili nido, ovvero di colonie climatiche ovvero a titolo di borse di studio, ma anche i servizi e le prestazioni concessi per le medesime finalità dal datore di lavoro mediante strutture analoghe gestite direttamente dal datore stesso o mediante appalto a terzi. Si tratta, ad esempio, della messa a disposizione di asili nido aziendali e colonie climatiche, interne o esterne all’azienda, a favore di dipendenti e loro familiari, ovvero di borse di studio a questi ultimi. Tali servizi sono assunti in conformità ad accordi o contratti di lavoro aziendali, nazionali o di altro livello.
Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 03/05/2012


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