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Benefici fiscali per gli istituti di credito cooperativo solo se il socio ci guadagna

Per fruire degli sconti fiscali previsti per gli istituti di credito cooperativo, l’attività della banca, come previsto dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 28, comma 2-bis, D. Lgs 385/1993), deve rispettare i "requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto".
Il fine prevalente, come per tutte le cooperative, è, infatti, assicurare vantaggi economici a favore dei propri componenti attraverso, ad esempio, tassi di interesse, beni e servizi offerti a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 45/E del 7 maggio 2012 in merito al mantenimento degli sconti fiscali previsti.


Fonte: Fisco Oggi
News del: 08/05/2012


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