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Associati in partecipazione: massimo tre, salvo che non si tratti di familiari
La Riforma del lavoro, con lo scopo di contrastare l’utilizzo improprio di alcuni elementi di flessibilità, ha modificato le regole che disciplinano il contratto di associazione in partecipazione. In particolare, è ridotto a tre il numero massimo degli associati (anche lavoratori) occupati nella stessa attività. L’unica eccezione è costituita dal caso in cui gli associati siano legati all’associante da vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Se si stipula un quarto contratto, tutti i rapporti vengono trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le nuove regole si applicano ai nuovi contratti stipulati dal 18 luglio 2012.
Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 04/09/2012


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