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Carta di circolazione, i chiarimenti sul settore dell'autotrasporto
Con la circolare n. 5681 RU, emanata il 16 marzo 2015 dalla direzione generale Trasporto stradale e intermodalità del ministero delle Infrastrutture, sono forniti ulteriori chiarimenti sull'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione di veicoli, motoveicoli e rimorchi in caso di intestazione temporanea (per periodi superiori a 30 giorni) a soggetto terzo, obbligo entrato in vigore il 3 novembre 2014. La nuova circolare segue, infatti, la Circolare n. 15513 del 10.07.2014 e la Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 della Motorizzazione Civile. In questa nuova circolare vengono chiariti, in particolare, alcuni aspetti che riguardano l'autotrasporto. Nel caso di veicoli fino a 6 tonnellate, immatricolati a uso locazione e noleggiati a soggetti che li utilizzano in conto proprio o per trasporto merci (senza che il locatore sia iscritto all’Albo autotrasportatori), il contratto è ammissibile. Pertanto, se il rapporto contrattuale dura più di 30 giorni, la carta di circolazione andrà annotata. Se, invece, i medesimi veicoli sono immatricolati per uso proprio, la locazione non è consentita, a prescindere dal fatto che l’utilizzo avvenga in conto proprio o in conto terzi. E' consentita, poi, la locazione di veicoli immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose per conto terzi a locatari che effettuino trasporto merci in conto terzi. Ai fini documentali, è necessario avere a bordo il contratto scritto con gli elementi essenziali (nomi delle imprese, data e durata del contratto, dati identificativi del veicolo). Occorrono, inoltre, il certificato di iscrizione all’Albo o al Ren e i giustificativi del rapporto di lavoro del conducente (se persona diversa dal locatario).
 

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 07/04/2015


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