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Addizionale regionale all'Irpef: sempre maggiorazione se si è in deficit sanitario
Con la Risoluzione n. 5/DF del 15 giugno 2015, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che le Regioni sottoposte al Piano di rientro del deficit sanitario devono applicare l’incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef, rispetto a quelle vigenti, su tutti gli scaglioni di reddito. Infatti, precisa il Dipartimento, la norma che prevede “l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’Irpef rispetto al livello delle aliquote vigenti...” (articolo 2, comma 86, legge 191/2009), in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risanamento, non ammette deroghe, neanche quella relativa alla disposizione del D.Lgs. n. 68/2011, secondo la quale dal 2015 “la maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91”. Quest’ultima norma, infatti, ha un diverso scopo: quello di contenere la pressione fiscale sui contribuenti con redditi bassi. La maggiorazione dell'aliquota in caso di deficit sanitario, invece, è volta ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti il diritto fondamentale alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione, a cui ognuno deve contribuire. Un obiettivo così “superiore” a cui nessuno può sottrarsi.
 

Fonte: Dipartimento delle Finanze
News del: 17/06/2015


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