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Concordato preventivo: minimo il 20% ai creditori chirografari
Un emendamento approvato al Decreto legge sulla giustizia civile introduce, nel concordato preventivo liquidatorio, una percentuale minima di pagamento dei creditori chirografari fissandola al 20%. La versione attuale della legge fallimentare non prevede alcuna percentuale di soddisfazione. Altra modifica importante varata con un altro emendamento è quella che fa cadere il principio del silenzio assenso in materia di adesioni alla proposta di concordato preventivo e prevede che «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale». La legge fallimentare, nella versione in vigore oggi, invece, prevede che i creditori che non hanno esercitato il voto devono essere ritenuti consenzienti per il conteggio delle maggioranze necessarie all’approvazione del piano.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 17/07/2015


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