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APE - Attestato di Prestazione Energetica: Nuove FAQ

In allegato il testo delle FAQ pubblicate in agosto dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), in vigore dal 1° ottobre 2015.

Il presente documento si propone di fornire ulteriori chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Il documento, che integra le FAQ già pubblicate sull’argomento nel mese di ottobre 2015, riporta per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento.
Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.

Tra i quesiti segnaliamo:

D. Il comma 5 dell’art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. prevede: “L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. …..”. L’aggiornamento va fatto sempre e comunque o solo se vi fosse la necessità di utilizzare l’APE nei casi previsti dall’art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.?

R. L’aggiornamento dell’APE, a seguito di significativi interventi di riqualificazione energetica che modificano la classe energetica dell’edifico o dell’unità immobiliare, deve essere effettuato qualora vi fosse la necessità di utilizzarlo in uno dei casi previsti dall’art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. (compravendita, nuove locazione, esposizione dell’APE negli edifici pubblici, etc.).


Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
News del: 08/09/2016


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