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Rottamazione cartelle: blocco delle azioni esecutive solo dopo l’istanza

Nel corso del convegno organizzato dal CNDCEC a Roma la scorsa settimana, Equitalia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’articolo 6 del decreto fiscale 193/2016 che disciplina la rottamazione delle cartelle esattoriali.
In questi giorni, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha diffuso le risposte fornite dall’Agente della riscossione tramite l’Informativa n. 137/2016 consultabile al sito www.cndcec.it/.

In particolare una delle domande poste dai commercialisti, riguardava il comma 5 dell’art. 6 del D.L 193 per il quale “l’agente della riscossione relativamente ai carichi definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche”. I professionisti hanno chiesto se con tale definizione il legislatore intendeva dire che fino al 31.03.2017 gli agenti della riscossione si dovrebbero astenere dal porre in essere nuove azioni conservative ed esecutive

  • relative ai carichi definibili a prescindere dall’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata
  • oppure solo per i carichi che sono stati oggetto di domande di rottamazione.

Nel rispondere Equitalia ha chiarito come il legislatore non abbia introdotto una sospensione generalizzata dei carichi che possono essere oggetto di definizione agevolata e quindi “la preclusione prevista dalla legge all’avvio di nuove azioni esecutive e cautelari alla prosecuzione di quelle già iniziate in precedenza opera limitatamente ai carichi definibili ricompresi in dichiarazioni di adesioni alla definizione agevolata. Equitalia ha inoltr sottolineato come il comma 5 dell’art. 6 del DL 193/2016 in cui sono disciplinate queste fattispecie, si apra con l’espressione "a seguito della presentazione nella dichiarazione".

Per quanto riguarda le azioni conservative il legislatore non ha previsto che la presentazione della dichiarazione inibisca all’agente della riscossione dal proporle.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 27/12/2016


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