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Rottamazione cartelle: bisogna pagare tutte le rate scadute fino a dicembre

In questi giorni il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha diffuso l’Informativa n. 137/2016 contenente le risposte fornite da Equitalia in occasione del convegno sulla rottamazione delle cartelle esattoriali organizzato dal CNDCEC a Roma la scorsa settimana. Il documento è disponibile sul sito www.cndcec.it/

Tra le molte domande poste dai professionisti, è stato chiesto all'Agente della riscossione se la definizione agevolata possa essere esercitata anche dai debitori che hanno in corso un piano di pagamento rateale, effettuando tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 ottobre 2016, tralasciando eventuali rate insolute precedenti. Nella prima parte della domanda si chiedeva inoltre se tale condizione fosse applicabile soltanto ai piani rateali non decaduti alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2016). Nella seconda parte era chiesto se fosse corretto ritenere soddisfatta detta condizione con il versamento delle sole tre rate in scadenza nell’ultimo trimestre 2016, indipendentemente dal fatto che eventuali rate non pagate siano già scadute in precedenza. I commercialisti avevano sollevato il dubbio a Equitalia,  se nel caso in cui un debitore avesse omesso il pagamento di rate scadute entro ottobre 2016, il pagamento delle rate scadenti nell’ultimo trimestre 2016 fosse comunque imputato alle precedenti rate scadute in conformità all’articolo 31 del D.P.R 602/73.

Nel rispondere Equitalia ha chiarito come la condizione delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 si riferisca alle sole rateizzazioni in essere e quindi non a quelle già decadute. Per quanto riguarda i piani di dilazione attivi al 24 ottobre 2016, Equitalia ha sottolineato come il legislatore abbia previsto il pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 come condizione di adesione alla definizione agevolata sul presupposto che su tale piano il debitore fosse in regola con i pagamenti scaduti.

In ogni caso nell’imputazione dei pagamenti ricevuti, Equitalia non può che applicare le disposizioni di legge in materia e, quindi, procedere in conformità all’articolo 31 del D.P.R 602/73 ed alle regole civilistiche provvedendo ad imputare le somme versate al debito più risalente.

L'Agente della riscossione, ha infine chiarito come la condizione dell’avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purchè comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 27/12/2016


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