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Posta elettronica certificata 2017: ecco come comunicare la pec alle Entrate

Con il provvedimento dle 29.06.2017 (n. 120768/2017) sulle modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo pec per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del DPR 600/73 le Entrate hanno disposto che:

  • Modalità di comunicazione dell’indirizzo PEC

I dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, disponibili nell'area riservata. Nello stesso modo si possono comunicare la variazione e la revoca dell’indirizzo PEC precedentemente trasmesso. 

  • Ambito di applicazione

L’indirizzo PEC può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Con la comunicazione dell’indirizzo il richiedente manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti presso

  • l’indirizzo PEC di cui è intestatario
  • l’indirizzo PEC del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.
  • Utilizzo dell’indirizzo PEC comunicato

L’indirizzo PEC comunicato dal richiedente può essere utilizzato dall’Agenzia delle entrate per la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1° luglio 2017. Lo stesso indirizzo PEC può essere utilizzato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2017, anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate. L’agente della riscossione per le notifiche degli atti propri può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC comunicati fino al 30 giugno 2017 all’agente stesso dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC. Il contribuente può revocare l’indirizzo PEC inviando all’agente della riscossione un’apposita richiesta con le modalità indicate da quest’ultimo sul proprio sito internet. In tal caso, l’agente della riscossione, avvisa l’interessato,dell’avvenuta registrazione della revoca nei propri archivi, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio del medesimo avviso. La comunicazione, la variazione e la revoca dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta l’avvenuta ricezione.Qualora la casella PEC risulti satura al momento della notifica del singolo atto anche al secondo tentativo di cui all’articolo 60, settimo comma, ultimo periodo, ovvero qualora la casella PEC risulti non valida o non attiva già alprimo tentativo, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti, ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive. L’indirizzo PEC comunicato non è utilizzabile dall’Agenzia delle entrate e dall’agente della riscossione qualora il richiedente risulti titolare di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC. Gli atti possono essere notificati all’indirizzo PEC comunicato con le modalità descritte nel presente Provvedimento, solo dopo che l’indirizzo risultante dall’INI-PEC è stato rimosso da tali archivi.

  • Servizio telematico per la comunicazione dei dati

Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere le seguenti informazioni:

  • il tipo di operazione (comunicazione/variazione o revoca dell’indirizzo PEC);
  • l’indirizzo PEC;
  • l’intestazione dell’indirizzo PEC al richiedente ovvero agli altri soggetti indicati;
  • il consenso all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensidell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

L’Agenzia delle Entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione all’indirizzo PEC comunicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’Agenzia delle Entrate, in esito alla procedura di verifica e ai controlli in Anagrafe Tributaria, conferma la registrazione nei propri archivi dell’indirizzo PEC comunicato, mettendo a disposizione del richiedente l’esito dell’operazione che specifica la data in cui l’informazione è stata correttamente acquisita in Anagrafe Tributaria. Tale esito, consultabile nella sezione “Storico operazioni” del servizio di acquisizione dell’indirizzo PEC, costituisce attestazione dell’avvenuta comunicazione. La registrazione dell’indirizzo PEC comunicato risulta completa quando:

  • il gestore di posta elettronica certificata del soggetto richiedente, rilascia la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio;
  • il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica.

Il richiedente è responsabile delle informazioni comunicate ed ha l’onere di aggiornarle in caso di variazioni sopravvenute.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 30/06/2017


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