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L’opzione per il regime forfettario 398/91 con comportamento concludente

Originariamente le associazioni e le società sportive dilettantistiche che volevano optare per il regime forfettario previsto dalla L. 398/91 dovevano obbligatoriamente fare due comunicazioni differenti per poter usufruire del regime agevolato:

  • una comunicazione preventiva alla SIAE
  • una comunicazione rivolta all’ufficio Iva di competenza

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n°18/E del 1° agosto 2018 la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso.

Cerchiamo di capire il percorso fatto dalla normativa fino ad arrivare all’ultimo chiarimento.

Lo stravolgimento generale in ambito di comunicazione dei regimi opzionali si è avuto con la disciplina introdotta dal D.P.R. 442/97 il quale ha dissociato l’esercizio dell’opzione dalle ordinarie apposite comunicazioni indirizzate agli uffici territorialmente competenti e lo ha legato alla tacita manifestazione della volontà che si desume dal comportamento concludente.

In merito alla comunicazione che le società e le associazioni sportive dovevano originariamente fare all’Amministrazione finanziaria, anche alla luce della circolare 209/E del 1998, la comunicazione inerente alla scelta operata poteva essere fatta nella prima dichiarazione IVA utile.

Tuttavia, gli enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro che hanno scelto di avvalersi del regime di cui alla legge n. 398 del 1991, essendo esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in base a quanto previsto da detto regime, devono effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Sostanzialmente per questa tipologia di contribuenti l’opzione deve essere comunicata barrando l’apposita casella del Quadro VO (della dichiarazione IVA) da allegare alla dichiarazione dei redditi e in particolare al modello Redditi ENC.

Per quanto riguarda invece la comunicazione alla SIAE, la circolare 247/E/99 ribadiva il fatto che la comunicazione dovesse necessariamente essere fatta all’ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per cui ha effetto l’opzione medesima. Da qui ne derivò il continuo orientamento a considerare tale comunicazione a carattere costitutivo per l’adesione al regime forfettario in esame e come momento di inizio per il computo del quinquennio a cui l’opzione vincolava.

Nel 2003 la circolare n°21/E, prendeva in considerazione e ribadiva la valenza dei comportamenti concludenti e delle modalità di comunicazione nel quadro VO dell’opzione, ma non menzionava in alcun modo la comunicazione da fare nei confronti della SIAE.

Solo con la Circolare 18/E/18 l’amministrazione finanziaria ha chiarito che, facendo riferimento al comma 3 dell’art. 2 del DPR n. 442 del 1997, resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni anche per quanto riguarda la comunicazione indirizzata alla SIAE. L’Agenzia rende esplicito che la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame ma ciò non esclude l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 03/08/2018


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