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Locazione ramo d'azienda a terzi: salvo il bonus Mezzogiorno

La cessione ad un altro soggetto, con contratto di affitto di ramo d’azienda, di un nuovo punto vendita nel Mezzogiorno, per la cui realizzazione spetta il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno non costituisce causa di decadenza dal bonus o di sua rideterminazione in quanto i beni non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dall’affittuario nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. A chiarire questo principio è stata l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 75 del 13 marzo 2019 qui allegata.  

In generale, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, chi effettua l'acquisizione, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo può godere del bonus per il Mezzogiorno. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all’ubicazione territoriale delle strutture produttive.

Attenzione va prestata al fatto che la norma prevede che se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Nel caso di specie l’ipotesi di rideterminazione del credito non può trovare applicazione perché i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dall’affittuario nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. Gli stessi, inoltre, non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all'agevolazione, dal momento che l’istante, contestualmente all’acquisto di tali beni, concederà in affitto a soggetti terzi economicamente indipendenti il nuovo punto vendita, che continuerà a essere ubicato nei territori agevolabili. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 15/03/2019


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