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Patent Box: nel reddito agevolabile anche il lavoro dei soci

Al calcolo del reddito agevolabile devono concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma, ivi compresi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo. E' questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 76 del 18 marzo 2019.

Ma andiamo con ordine. L'istante svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo del software, con sviluppo completamente in-house e dato in licenza d’uso a soggetti terzi attraverso. E' necessario un continuo e costante sviluppo del software, la cui attività scrupolosamente protocollata è svolta parzialmente da due dipendenti della società, ma principalmente dai soci della stessa. Questo comporta ovviamente che a fronte del lavoro di sviluppo effettuato dai soci non ci sono costi in contabilità e quindi costi fiscalmente riconosciuti. L'istante ha chiesto se costituisce causa ostativa al patent box il fatto che i soci lavorino allo sviluppo del software e che per questo lavoro non ci sono costi fiscalmente riconosciuti.

Nel rispondere, l'Agenzia ha ricordato che concorrono alla formazione del reddito agevolabile i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile (in seguito anche “IP”) nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del TUIR. Ciò comporta che, una volta identificati i costi, diretti e indiretti, riferiti all’IP, occorre valutarne la rilevanza fiscale (in termini, ad esempio, di inerenza e di quantificazione) in base alle ordinarie disposizioni del TUIR. Attenzione però: presupposto imprescindibile per effettuare tale valutazione è ovviamente l’imputazione di detti costi al conto economico dell’esercizio di competenza salvo le eccezioni previste dall’articolo 109, comma 4, del TUIR. Da qui il chiarimento fornito circa il fatto che al calcolo del reddito agevolabile debbano concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma, ivi compresi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 22/03/2019


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